Se si è avviato un finanziamento o un mutuo, di cui non si riescono a pagare (puntualmente) le rate, può accadere di essere registrati alla Crif, nell’elenco cattivi pagatori.
Cos’è la Crif
La Crif, Centrale rischi finanziari, è un data base in cui sono registrate tutte le informazioni sulla richiesta e i rimborso di finanziamenti. È utile alle banche e alle società finanziarie, che prima di concedere prestiti o mutui vi accedono per verificare che il richiedente sia affidabile.
Appurare se si è nell’elenco cattivi pagatori
Per sapere se si è nell’elenco cattivi pagatori della Crif, bisogna compilare un modulo, che dovrà poi essere consegnato in uno dei modi seguenti:
- Per via telematica sul sito della Crif.
- In allegato all’indirizzo e-mail info.consumatori@crif.com.
- Via fax al numero 051/6458940.
- Via posta a CRIF S.p.A. – Ufficio Relazioni con il pubblico – Via Zanardi 41 – 40131 Bologna.
Ricevuta la domanda, la Crif ne darà risposta entro quindici giorni.
Costi
Se l’esito è positivo, e quindi il richiedente è nell’elenco cattivi pagatori, il costo per la ricezione della risposta è di quattro euro. Se, invece, è negativo, bisogna pagarne dieci. In entrambi i casi, le somme devono essere versate entro quindici giorni dalla data della ricezione della risposta.
Occasione e conseguenze della registrazione alla Crif
Una persona è registrata nell’elenco cattivi pagatori della Crif se paga le rate di un mutuo o di un finanziamento con un ritardo di più di due mesi. Una volta inserito, il nome rimane nel data base, consultabile dalle banche o dalle società finanziarie che, se vi trovano il nome di una persona che si rivolge a loro per avere un prestito, potrebbero decidere di negarglielo.
Cancellazione
È possibile essere cancellati dalla Crif se i finanziamenti sono stati pagati regolarmente, o se i dati ivi presenti sono falsi. Se sono veri ed è riscontrato il ritardo superiore ai due mesi, il nome resta.
Tuttavia, esistono dei tempi a seguito dei quali il nome è cancellato:
- Un anno dalla comunicazione del saldo avvenuto, per il ritardo del pagamento di una o due rate, solo se le altre sono state versate puntualmente.
- Due anni dalla comunicazione del saldo avvenuto, per il ritardo del pagamento di almeno tre rate, solo se le altre sono state versate puntualmente.
- Tre anni dalla comunicazione del saldo avvenuto, in caso di prestiti non restituiti o con gravi morosità.